La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29195/2021, ha confermato il diritto dell’ex moglie a percepire l’assegno divorzile, anche se autonoma dal punto di vista economico, dal momento che nel corso del matrimonio ha fornito un fondamentale contributo nella gestione della vita familiare e nella cura della figlia, contributo che ha permesso all’ex marito di dedicarsi completamente all’ambito professionale e di ricavarne sempre maggiori guadagni.

” le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e, conseguentemente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali, ed economiche eventualmente sacrificate (Cass. S.U. n. 18287 del 2018); nel caso di specie, la Corte d’Appello ha applicato tali criteri, non considerando il livello di autosufficienza economica secondo un parametro astratto (come auspicato dal ricorrente), bensì ed appunto, in concreto, tenendo conto del contributo fornito dalla controricorrente alla realizzazione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge; proprio in questo contesto la Corte d’Appello ha valorizzato il lungo periodo di convivenza tra i coniugi, protrattosi per ventitrè anni, nei quali il ricorrente ha potuto dedicarsi con maggiore impegno, dedizione e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione professionale (conseguendo, man mano, redditi sempre più crescenti), beneficiando effettivamente della attenzione e dell’accudimento prestato dalla coniuge alla figlia e all’ambiente domestico … correttamente, come emerge dalle valutazioni della Corte d’Appello, il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell’assegno di mantenimento, ma non azzerarla, ove risulti – come nel caso di specie (secondo la ricostruzione del giudice di merito) – che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell’altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge“.

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