La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14421/2024, ha ribadito il principio secondo cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione anche quando i beni sociali sono stati utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle a cui erano destinati, o se il ricavato della loro alienazione è stato impiegato per fini diversi.

La giurisprudenza di legittimità ricollega la nozione di distrazione al distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Rv. 260486; Sez. 5 n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche “residuale”, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto, diverso dall’occultamento, dalla dissimulazione, etc., determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l’apprensione da parte degli organi del fallimento (cfr. tra le tante, Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031; Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Rv. 260486; Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Rv. 179047; Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673). Ne consegue che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l’imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi

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