Il beneficiario che comunica l’inadempimento al garante oltre il termine pattuito, non perde automaticamente il diritto a ricevere il pagamento dal fideiussore, salvo che ciò sia dipeso da dolo, ovvero fosse espressamente indicato nel contratto.

Il suddetto principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2688 del 30/01/2019, “L’affermata e ritenuta decadenza dalla garanzia, nella fattispecie, finisce quindi per sostanziare violazione della norma contrattuale e dell’invocato articolo 1915 c.c. Quest’ultimo prevede, infatti, che il beneficiario di fideiussione (e, quindi, anche la società ricorrente, secondo la condivisa ricostruzione operata dalla Corte territoriale) perde il diritto solo nel caso in cui il mancato adempimento dell’obbligo di avviso sia qualificabile in termini di dolo (comma 1 articolo cit.), nel mentre -in caso contrario e ,quindi, anche in caso di ritardo, l’assicuratore ha soltanto il potere di ridurre l’indennità da corrispondere in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto a causa del ritardo (comma 2, articolo cit.). In conclusione, nel senso e nel limite fin qui precisato, il motivo e’ fondato e deve affermarsi il principio per cui “in materia di assicurazione fideiussoria non ricorre automaticamente l’impossibilità del beneficio assicurativo allorché la norma contrattuale non esplicita una espressa decadenza dal diritto del terzo beneficiario onerato di obbligo informativo nell’ipotesi in cui tale obbligo sia adempiuto col superamento del termine previsto per la comunicazione di fatto o inadempienza del contraente garantito”

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