Con l’ordinanza n. 10359/2024, la Corte di Cassazione afferma due importanti principi in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, ribadendo che la ripartizione tra i genitori non deve essere necessariamente pari alla metà per ciascuno, ma deve essere in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. Inoltre, che le spese sostenute dal genitore priva dell’emissione di un provvedimento giudiziale in merito, possono essere oggetto di azione di regresso da parte del genitore che ha sostenuto la spese nei confronti dell’altro, in quanto obbligato al mantenimento del figlio.

“Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.). È per questo che l’art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall’art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno … Non è sottratta a tale criterio la statuizione relativa alle spese straordinarie, previste in modo distinto rispetto al contributo periodico forfettario. Come pure affermato dal questa Corte, infatti, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021).

Questa Corte ha anche di recente affermato che, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell’altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023) … Ciò non toglie che, essendo vigente l’obbligo di mantenere il figlio, in ragione del solo legame genitoriale, per il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio possa esperire un’azione di regresso nei confronti dell’altro – e dunque diversa da quella volta a regolare (per il futuro) la misura dell’assegno ex art. 337 ter c.c. – al fine volta ad ottenere dall’altro genitore, con esso obbligato al mantenimento del figlio, la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l’altro (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017).”

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