La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25532/2021, ribadisce che l’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” integra il reato di gestione di discarica abusiva. Inoltre, la Suprema Corte, con la medesima pronuncia, evidenzia che in mancanza dei requisiti fissati dall’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il deposito di rifiuti non può essere qualificato come temporaneo, ma come deposito preliminare, o messa in riserva in attesa di recupero, o deposito incontrollato o abbandono ovvero discarica abusiva e, quindi, deve essere sanzionato.
“L’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per categorie omogenee, come invece previsto dall’art. 183, comma primo, lett. m) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva. Del pari era stato così ulteriormente precisato che, allorché il deposito dei rifiuti manchi dei requisiti fissati dall’art. 6 lett. m) cit. (ora art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizzano, secondo i casi: a) un deposito preliminare, sanzionato ora dall’art. 256, comma primo, d.lgs. n. 152 cit., se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una ‘operazione di smaltimento; b) una messa in riserva in attesa di recupero, sanzionata ora dall’art. 256, comma primo, del d.lgs. n. 152 cit., che, quale forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo; c) un deposito incontrollato od abbandono, sanzionato, amministrativamente o penalmente, secondo i casi, ora dagli artt. 255 e 256, comma secondo, d.lgs. 152 cit.), quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; d) una discarica abusiva, sanzionata dall’art. 256, comma terzo, d.lgs. n. 152, quando l’abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865; così anche Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384). In definitiva, pertanto, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre, nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza”