La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 36411 del 26 agosto 2019, ribadisce che per determinare se il reato di deposito incontrollato di rifiuti abbia natura istantanea o permanente è necessario verificare le circostanze concrete che hanno originato la presenza dei rifiuti. Ogni qualvolta l’attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, avrà natura permanente, con le derivanti conseguenze anche circa la decorrenza del termine prescrizionale. Nel caso in cui, invece, l’attività non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l’intero disvalore penale, il reato ha natura istantanea.

“Ogni qualvolta l’attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (…) la relativa illiceità penale permea di sè l’intera condotta (…) integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale. Nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in se’ l’intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono (…). Questa Corte ha in proposito precisato (…) che, senza con ciò esaurirne il novero, costituirà attendibile indice differenziale l’occasionalità o meno del fatto di abbandono e deposito del rifiuto, laddove la sistematica pluralità di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, farà propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volontà gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto; mentre l’episodicità di esse, ancorché non rigorosamente intesa nel senso dell’assoluta unicità della condotta, dovrebbe indirizzare il giudizio sulla istantaneità della natura del reato posto in essere; altri indici rivelatori della finalità gestoria potranno essere la pertinenza, o meno, del rifiuto oggetto di rilascio, all’eventuale circuito produttivo riferibile all’agente, ove questi svolga attività imprenditoriale; oppure la reiterata adibizione di un unico sito, eventualmente anche promiscuamente utilizzato al medesimo fine pure da altri soggetti, quale punto di rilascio dei rifiuti.”

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