La cooperativa in cui viene a mancare lo scopo mutualistico in luogo di quello commerciale è soggetta a fallimento. La prova può essere dedotta dalla sproporzione tra utili e ricavi presenti nel bilancio di esercizio dell’impresa che non opera nei confronti dei soci.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3202 del 4 febbraio 2019, decidendo sull’impugnazione avverso a una sentenza dichiarativa di fallimento, ha respinto il ricorso della società, affermando “I dati di bilancio, richiamati dalla Corte romana … si manifestano di dimensione tale da risultare oggettivamente non compatibili con un prevalente scopo mutualistico, come inteso nel senso di assicurare ai soci unicamente il lavoro a condizioni migliori di quelle correnti sul mercato. La forbice tra costi e ricavi evidenziata dai detti bilanci, d’altra parte, mette da sola in crisi l’idea di una attività di mero servizio, o supporto, a quella distintamente posta in essere dai singoli soci”

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