La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1719/2021, ritorna sull’istituto della delega di funzioni in materia ambientale, ribadendo la validità della stessa, anche in assenza di un’apposita norma, purché avente i contenuti e i requisiti di validità precisati dalla Suprema Corte in numerose pronunce. Allo stesso tempo, la Cassazione evidenzia l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
In merito, si ricorda che la Suprema Corte, ad esempio con la Sentenza n. 29415/2013, ha individuato i seguenti requisiti:
– la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
– il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
– il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
– la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
– l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo”.

Laddove, in una società, il ruolo di amministratore sia contestualmente ricoperto da più persone fisiche – come generalmente avviene nel caso di società di persone, ed in particolare nelle società in nome collettivo, nelle quali, salva diversa pattuizione, tale ruolo spetta disgiuntamente a ciascun socio ex art. 2257 c.c., comma 1, applicabile ai sensi dell’art. 2293 c.c., e, per quanto qui rileva, non sostanzialmente modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 377, comma 1, – ciascuna di queste è personalmente tenuta all’adempimento degli obblighi normativi penalmente sanzionati, salvo che sia intervenuta una valida delega di funzioni (cfr. Sez. 4, n. 32193 del 26/05/2009, Zuccaro, Rv. 245113; Sez. 3, n. 26122 del 12/04/2005, Capone, Rv. 231955). Benchè la disciplina normativa in tema di adempimento degli obblighi relativi all’inquinamento ed alla gestione dei rifiuti non codifichi espressamente l’istituto della delega di funzioni, questa Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro, ne ha da tempo riconosciuto l’efficacia, precisandone anche gli stringenti requisiti di validità (cfr. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, dep. 2008, Girolimetto, Rv. 238980). Proprio l’analogia con l’istituto oggi disciplinato nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16, impone poi di estendere anche alla delega circa l’attuazione delle disposizioni previste in materia ambientale l’obbligo di vigilanza del delegante “in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, comma 3)” (Cassazione Penale n. 1719/2021)

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