L’art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 sanziona penalmente lo scarico di acque reflue industriali che riguardino le sostanze indicate nella tabella 5, Allegato 5, parte terza, con superamento dei limiti indicati nella tabella 3. Pertanto, qualora il Pubblico Ministero non alleghi prova circa la prevalenza di reflui di natura industriale, la condotta contestata dovrà essere punita a titolo di illecito amministrativo, e non come reato, ai sensi dell’art. 133 co. 1, D.Lgs. 152/2006

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 24797/2019, ha affermato il seguente principio: “Si è precisato che, siccome il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5, come modificato dalla L. n. 36 del 2010, prevede la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del citato D.Lgs., con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, identiche condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nell’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 133, comma 1, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell’Allegato 5 (così, precisamente, Sez. 3, n. 11884 del 2014, cit.). Altra decisione, poi, ha affermato che lo scarico da depuratore convogliante le acque reflue urbane, in assenza di elementi di prova forniti dal P.M. circa la prevalenza di reflui di natura industriale, deve essere ritenuto a natura mista ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, con la conseguenza che la condotta di scarico senza autorizzazione, non integra il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5, ma un mero illecito amministrativo.”

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