Con Sentenza n. 685 del 09/01/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la mancata indicazione da parte dell’organo di vigilanza o della Polizia Giudiziaria delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale, stante la non obbligatorietà della procedura di cui agli articoli 318-bis e ss. d. lgs. 152/2006

Questa sezione (Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468 – 01), ha infatti chiarito che la procedura di cui agli articoli 318-bis e ss. d. lgs. 152/2006 non è obbligatoria, e che «l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale». L’obbligatorietà della speciale procedura in esame non può, del resto, «essere dedotta neppure dall’uso dell’indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all’art. 318-ter d.lgs. 152/06 (“… impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente … “), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l’organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua (Sez. 3, n. 24633 del 27/01/2021, Porrati, Rv. 281730 – 01). Ancora, Sez. 3, n. 24483 del 04/12/2020, Feronia S.r.l., Rv. 281575 – 01 ha precisato che «la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui, legittimamente, l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l’imputato può comunque richiedere di essere ammesso all’oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. Tale principio è stato espressamente applicato da Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Rv. 259140, anche alla procedura estintiva disciplinata dagli artt. 318-bis e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, ancorché – si badi – l’oblazione assolta in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 318-septies, comma 3, comporti il pagamento di una somma maggiore di quella dovuta in caso di corretto e tempestivo adempimento della prescrizione impartita ai sensi dell’art. 318-ter. Pertanto, in caso di eventuale omessa attivazione della procedura di estinzione agevolata, l’imputato avrebbe potuto attivare il meccanismo di cui all’art. 162-bis cod. pen. per definire il procedimento (Sez. 3, n. 24633 del 27/01/2021, cit.: «la facoltà di cui all’art. 162-bis cod. pen. di richiedere l’oblazione speciale non è alternativa a quella prevista dagli artt. 318-bis e ss.del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, potendo essere esercitata non solo quando non ricorrano le condizioni per l’esperimento della procedura estintiva di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene»; Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, Bonanno, Rv. 269140), ma non può invocare la speciale causa estintiva in parola

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