La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2885/2024, ha confermato nuovamente il principio secondo cui l’amministratore di diritto non risponde, automaticamente, di tutti i reati commessi dall’amministratore di fatto, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione.

Va escluso che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione (cfr., da ultimo, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175-01).

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