La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21752/2020, ribadisce il principio secondo cui il mantenimento della prole non cessa di diritto con il raggiungimento della maggiore età (figlio quasi trentenne nel caso trattato dalla Suprema Corte), ma deve essere data prova della raggiunta indipendenza economica ovvero che questa non sia stata raggiunta a causa dell’inerzia del figlio, ovvero di un rifiuto ingiustificato dello stesso.

l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento del figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa. “Ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un allettamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso

 

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