La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31963/2020, ha ribadito il principio secondo cui il proprietario di un’area su cui terzi depositino rifiuti in modo incontrollato risponde penalmente ex art. 256 Dlgs n. 152/2006, qualora non ponga in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare la commissione di illeciti.

Il legale rappresentante di una ditta, proprietario di un’area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell’illecita condotta di questi ultimi, in quanto tenuto a vigilare sull’osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale. E’ stato infatti sottolineato che, in tema di rifiuti, la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire anche da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda. La valutazione indiziaria sulla ravvisabilità della contravvenzione contestata resiste pertanto alle obiezioni difensive, invero non adeguatamente specifiche

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