La Corte di Cassazione con sentenza n. 2313 del 18 gennaio 2023, ha affermato che in tema di riabilitazione da bancarotta, spetta al condannato dare, alternativamente, o la prova documentale di avere pagato integralmente il debito e di avere restituito le somme oggetto delle illecite distrazioni o appropriazioni, o di non disporre dei beni e delle risorse tali da consentire il pagamento, integrale o parziale.

È principio di diritto incontroverso quello secondo cui, …, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad accertare, anche in relazione alla tipologia di reato per il quale è intervenuta la condanna, se il condannato che chiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare, per quanto possibile, tutte le conseguenze di ordine civile che siano derivate dalla sua condotta criminosa, indipendentemente dalla circostanza che nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile; l’adempimento delle obbligazioni civili ha, infatti, valore dimostrativo dell’emenda del condannato (Cass. pen., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 16026). È irrilevante che i creditoria siano rimasti inerti nel processo penale, spettando in ogni caso al condannato che ambisca alla riabilitazione l’onere di attivarsi per eliminare tutte le conseguenze di ordine civile, nei limiti delle sue possibilità Nella fattispecie il ricorrente non aveva dato prova di versare in una situazione di impossibilità economica a fare fronte all’integrale adempimento delle obbligazioni risarcitorie e restitutorie e non poteva essere sufficiente, ai fini dell’assolvimento di detto onere, che le transazioni con alcuni creditori fossero state realizzate dal padre del ricorrente. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riabilitazione, essendo l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato una condizione di concedibilità del beneficio, spetta a colui che lo richiede allegare l’impossibilità economica di soddisfare le medesime obbligazioni ovvero il già avvenuto adempimento delle stesse”

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