La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47038/2019, ha riaffermato il principio secondo cui per la configurabilità del reato di atti persecutori (stalking), sono sufficienti anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni ecc…, purché siano singoli atti autonomi. Risulta irrilevante, invece, che le singoli azioni vengano commesse in un arco di tempo ristretto.
“Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis cod.pen., anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale … Nella sostanza, il reato di stalking è configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto. Tuttavia, è necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. Due condotte sono ritenute idonee a realizzare la reiterazione, richiesta dalla norma, quale fonte di uno stato d’ansia nella parte lesa, tale da determinare la modifica delle abitudini di vita. Per inverso, un solo episodio, per quanto grave, non riveste la predetta idoneità”.