La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18324/2019, conferma la nullità della clausola che esclude dall’oggetto del contratto di assicurazione la guida in stato di ebrezza, perché vessatoria.

Sono equivoche le “clausole di polizza che, da un lato, garantivano al consumatore la copertura più ampia possibile, dall’altro, nel solo ambito delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte per adesione dal consumatore, prevedevano, creando una evidente difficoltà di comprensione in chi faceva affidamento su quanto contenuto nella singola polizza, limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza. Proprio perché il complesso delle clausole era ambiguo e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici, la Corte d’Appello ha correttamente fatto ricorso alla clausola cd. contra stipulatorem, ritenendo che vi fosse un evidente affidamento da tutelare in capo al contraente più debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo delle clausole stesse. La sentenza ha inteso dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che non si ha motivo di non confermare, secondo la quale il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l’affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali

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