La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 1929 del 17 gennaio 2024, ribadisce un suo costante orientamento secondo il quale il comportamento imprudente altrui determina responsabilità solo laddove sia ragionevolmente prevedibile in base alle circostanze concrete.

Il Collegio, sul solco di una consolidata giurisprudenza, ribadisce che il principio di affidamento nella circolazione stradale si deve contemperare con l’opposto principio secondo cui l’agente può essere responsabile dell’evento seppur dovuto anche al comportamento imprudente altrui purché questo sia stato ragionevolmente prevedibile nelle condizioni concrete; di talché la colpa della vittima rientrando nella normale prevedibilità, non elide la colpa dell’agente per quanto residuale … In proposito, il Collegio intende ulteriormente evidenziare che nel caso di convergenza delle colpe di agente e vittima la valutazione sull’affidamento del primo riposto sulle condotte altrui, vittime o cooperanti, presuppone un ruolo causale materiale e psicologico nel caso in cui l’agente abbia anche in minima parte contribuito alla causazione dell’evento con una propria violazione cautelare … Non si tratta di esonerare da responsabilità colposa chi ha posto in essere comunque una concausa ma evidenziare che non e emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’indicata minima violazione del limite di velocità, tenuto conto anche della rilevante velocità e della massa del mezzo guidato dalla vittima, sia stata nella dinamica dell’impatto tra i due veicoli una effettiva (e non ipotetica) concausa dell’evento, tale da addebitarlo eziologicamente anche all’imputato, oltre che alla vittima

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